BANDO REGOLAMENTO DI CONCORSO
per la raccolta delle domande di contributi previsti dal Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/01– ANNO 2010 – approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 2430 del 28 Dicembre 2009, viene indetto un Bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi previsti dal fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2010.
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Gualtieri – Servizi Sociali – Sede Municipale – tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00, e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, a partire da Lunedì 26 Aprile 2010 fino alle ore 12.30 del 12 giugno 2010, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando Regolamento di Concorso.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti che devono permanere in corso d’anno:
A.1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del D.lgt. n. 286/98;
A.2) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Gualtieri stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’Ufficio delle Entrate; non sono ammissibili a contributo i contratti cosiddetti a “uso foresteria”. E’ ammissibile a contributo l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all’Ufficio delle Entrate;
A.3) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
- la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art.18 della Legge n. 179/92 e successive modifiche, mentre l’ammontare del canone non deve comprendere alcuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante.
A.4) residenza anagrafica nel Comune di Gualtieri, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o di assegnazione di cui ai precedenti punti A.2) o A.3);
A.5) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio di proprietà comunale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: i contratti stipulati ai sensi della L. 431/98, della L. 359/92 (patti in deroga), della L. 392/78 (equo canone).
A.6) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
1. la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
2. la titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
3. la titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
In relazione ai punti 2 e 3 si precisa che la restante percentuale di proprietà non deve essere in capo ad un’altra persona del nucleo familiare del richiedente;
4. alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità oppure l’inabitabilità dell'alloggio;
5. la concessione dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso;
6. alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il 2010. La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione dal beneficio a far tempo dalla data della perdita del requisito. Il richiedente è tenuto a comunicare personalmente o con AR all’Ufficio preposto all’istruttoria della domanda ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda.
Per quanto riguarda i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, ai soli fini dell’accesso al contributo, non si applica, per l’anno 2010, il requisito della Residenza di 10 anni in Italia o di 5 anni nella Regione Emilia Romagna;
B) Requisiti patrimoniali e reddituali desunti dalle attestazioni INPS e modificabili a seguito di scadenza della validità annuale della Dichiarazione Sostitutiva Unica o di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche solo ed esclusivamente entro il termine di chiusura del presente bando.
B.1) patrimonio mobiliare familiare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, ecc. ai sensi del DPR 7 maggio 1999 n.221, art. 3 - comma 2) non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.lgt. 109/98 così come modificato dal D.lgt. 130/2000;
B.2) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.lgt. 109/98 così come modificato dal D.lgt. 130/2000, non superiore a Euro 34.310,00;
B.3) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.lgt. 109/98 così come modificato dal D.lgt. 130/2000, rientranti nei valori di seguito indicati:
| | Valore ISE Euro | Incidenza Canone/Valore ISE |
Fascia A | Fino a 11.920,00 | Non inferiore al 14% |
| | Valore ISEE Euro | Valore ISE Euro | Incidenza Canone/Valore ISE |
| Fascia B | Non superiore a 17.155,00 | Da 11.920,01 a 34.310,00 | Non inferiore al 24% |
Ai soli fini del presente bando il valore ISEE della Fascia B risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti (non cumulabili tra di loro):
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D.lgt. 109/98 modificato dal D.lgt. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001, tranne il requisito di cui ai punti A.2) o A.3) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando unicamente il modulo predisposto dal Comune di Gualtieri, in distribuzione, a partire da lunedì 26 Aprile 2010 e fino alle ore 12.30 di Sabato 12 Giugno 2010, presso i Servizi Sociali del Comune di Gualtieri, siti in P.zza Bentivoglio, n°26.
Il modulo di domanda ed il bando saranno scaricabili anche dal sito Internet del Comune: www.comune.gualtieri.re.it
Le domande dovranno contenere, pena l’esclusione, i seguenti dati:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) residenza del richiedente;
c) cittadinanza del richiedente;
d) per i cittadini extracomunitari numero e il termine di validità del permesso di soggiorno ovvero il numero e la data di rilascio della carta di soggiorno; nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo occorre la fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
e) dichiarazione di essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo nel Comune di Gualtieri, indicando gli estremi del contratto (data di decorrenza; numero e data di registrazione presso l’Ufficio del Registro ovvero richiesta di registrazione); canone di locazione mensile riferito al 2010 al netto di oneri accessori; nel caso di coabitazione con altri nuclei familiari, la quota parte di canone a proprio carico);
f) di non essere titolare di un diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale ovvero, di essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi in ambito provinciale la cui disponibilità e / o uso rientra nelle condizioni previste al punto1, lettera A.6 del presente Bando Regolamento;
g) dichiarazione del richiedente riferita a se stesso e al proprio nucleo familiare di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggio di proprietà comunale (salvo il caso di contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, della L. 359/92 e della L. 392/78);
h) dichiarazione che il valore ISE non è superiore a Euro 34.310,00;
i) indicazione del valore ISEE quale risultante dalla attestazione dell’INPS;
j) dichiarazione che l’ammontare del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del D.lgt. 109/98 e successive modificazioni al lordo della
franchigia prevista dalla normativa, non è superiore a Euro 35.000,00;
k) nel caso di nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e che hanno componenti del nucleo familiare percettori di redditi esenti: dichiarazione dell’ammontare dei redditi esenti ai fini IRPEF percepiti nell’anno 2009;
l) dichiarazione di aver reso Dichiarazione Sostitutiva Unica e che la stessa è in corso di validità.
La domanda di contributo può essere presentata anche da un componente il nucleo ISE diverso dall’intestatario del contratto d’affitto.
In caso di trasferimento della residenza in altro Comune della Regione Emilia Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo, qualora sia già stata presentata nel Comune della precedente residenza.
Parte integrante della domanda è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), approvata con D.P.C.M. 18/05/2001 e relativa attestazione ISE e ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Ai fini del presente bando verranno ammesse le DSU calcolate con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF relativo agli anni 2008 o 2009. Non sono pertanto ammesse, se pur valide, le DSU calcolate con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF relativo all’anno 2007. Saranno escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. del 18/05/01. Inoltre saranno escluse le domande prive della sottoscrizione.
Al modulo di domanda occorre allegare:
- per i cittadini non comunitari fotocopia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; nel caso in cui sia in corso richiesta di rinnovo, allegare anche ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
- fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle entrate o copia richiesta di registrazione;
- fotocopia della D.S.U. e della relativa attestazione ISE/ISEE in corso di validità e comunque con redditi riferiti almeno all’anno 2008;
- fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento dell’affitto in possesso del richiedente il contributo
- copia dell’ultimo versamento della tassa annuale di registrazione per contratti di locazione ( mod. F23)
3) RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le domande di contributo relative al presente bando, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e attestazione ISE e ISEE, dovranno essere presentate direttamente ai Servizi Sociali del Comune di Gualtieri siti presso la Sede Municipale, P.zza Bentivoglio, n°26 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Sabato dalle ore 8:00 alle 13:00 a partire dal giorno lunedì 26 aprile 2010 e fino alle ore 12:30 del giorno 12 giugno 2010, oppure dovranno essere spedite per posta ai Servizi Sociali entro gli stessi termini.
Nel caso di consegna diretta ai Servizi Sociali, le domande dovranno essere sottoscritte dal richiedente in presenza dell’operatore comunale incaricato.
Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o spedita per posta, dovrà essere completa della firma del richiedente e corredata di fotocopia di un documento di identità non scaduto del richiedente stesso.
Le domande presentate dopo il predetto termine saranno escluse dall’erogazione del beneficio; nel caso di invio per posta farà fede la data del timbro postale.
Il Comune di Gualtieri non si assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4) ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo teorico viene calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE nei termini seguenti:
a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;
b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00.
Il Comune si riserva la facoltà di quantificare, nei limiti massimi previsti, il contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza, sulla base delle risorse che saranno effettivamente disponibili.
Nel definire le modalità di erogazione dei contributi, in caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, il Comune, sentite le Organizzazioni Sindacali di Settore, può:
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo;
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.
Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a Euro 580,00 l’incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l’importo massimo di Euro 580,00.
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno 2010 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
Nel caso di contratto cessato in corso d’anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l’incidenza del canone sul valore ISE (Indicatore Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del presente bando, il Comune calcolerà l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza, dell’avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l’incidenza del canone sul valore ISE e quindi l’importo del contributo.
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.
In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art.6 della legge n. 392/1978.
Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto:
- anteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari la domanda deve essere considerata decaduta
- posteriormente all’approvazione della determinazione di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo, così come ricalcolato, ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.
In caso di coabitazione per la determinazione della situazione economica si fa riferimento a tutti i nuclei familiari residenti nell’alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
L’importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
Il contributo verrà riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2010 per i contratti già in essere a quella data.
Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.
In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede all’erogazione.
5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE
Il Comune procede all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
E’ necessario da parte del richiedente comunicare tempestivamente all’Ufficio preposto alla istruttoria delle domande ogni cambio di indirizzo o domicilio, personalmente o con raccomandata AR . Qualora il richiedente non provveda a farlo e a seguito di ciò si verificassero, nelle comunicazioni inviate dal Comune riguardanti gli esiti sulla domanda o nella valutazione della stessa, disguidi, il Comune non ne risponde.
Il Comune si riserva la facoltà di esperire controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del servizio informatico del Ministero delle Finanze.
In caso di morosità, il contributo potrà essere erogato a favore del proprietario (locatore dell’alloggio) interessato alla sanatoria della morosità, nelle forme e modalità previste dalla L. 269 del 12/11/2004. In questo caso, sulla base di una autocertificazione dello stato di morosità pari o superiore alle tre mensilità, previo avvallo dell’inquilino e fatta salva l’accettazione da parte del proprietario, il contributo viene erogato a favore del locatore medesimo.
Il Comune verificherà, prima dell’erogazione del contributo, l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, procederà all’esclusione dal beneficio delle domande che presentano situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare (escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF) con particolare riferimento alle situazioni in cui il richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP, ovvero con ISE pari a 0, ovvero con somma dei redditi IRPEF e IRAP dichiarata inferiore al canone annuo o, ancora, alle situazioni in cui la differenza tra reddito IRPEF e IRAP e canone annuo è pari o inferiore al 30%.
Ai sensi del DPR n. 445/2000, il Comune procederà inoltre ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Comune in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Il Comune comunicherà, a mezzo lettera indirizzata esclusivamente ai beneficiari, l’avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l’eventuale non ammissibilità della domanda al contributo con l’indicazione delle motivazioni.
Le comunicazioni di non ammissibilità avverranno a mezzo lettera raccomandata. Entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L.15/05, potranno essere presentate memorie e contro deduzioni scritte in merito ai motivi di esclusione. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni e opposizioni, o in caso di mancato ritiro della comunicazione per compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale di competenza, la non ammissibilità al contributo si intende definitiva.
L’Amministrazione Comunale si riserva di dare riscontro ad eventuali osservazioni e contro deduzioni alla comunicazione di non ammissibilità della domanda entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
6) ALTRE DISPOSIZIONI
Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati, potranno essere:
· eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 ed essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4 - comma 2 - D.lgt. 109/98 e 6 - comma 3 - D.P.C.M. n. 221/99 e successive modificazioni;
· effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda e dei relativi allegati, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000).
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, prima dell'erogazione del contributo, il Comune procederà a verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura Comunale demandata e che potrà escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili (precedente punto 5) e che procederà ad eseguire controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, autorizza, ai sensi del D.lgt. 196/03, il Comune a richiedere agli Uffici competenti, ogni eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della domanda; autorizza altresì il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, esclusivamente per l'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando Regolamento, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 10/04/2006, nel D.P.R. 131/86, nella L. 431/98, nel D.lgt. 109/98, nel D.lgt. 286/98, nel D.lgt. 130/2000, nella L. 189/2002, nel DPCM 221/99, nel DPCM 242/2001, nel DPCM 18/05/2001, nel DM LLPP 07/06/1999, nella Circolare INPS 153/01 e nel DPR 445/2000.
Dalla residenza municipale lì,
Il Responsabile del Servizio
(Mondadori Nadia)
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