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lunedì 22 ottobre 2012

EDILIZIA-Comuni: obbligatorie dal 2014 colonnine di ricarica


Nuove norme per lo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Tante novità all'orizzonte. Tra queste anche l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il 1° giugno 2014.

La legge 134 del 7 agosto 2012 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 83 del 22 giugno 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". Il testo ha subito notevoli modifiche e integrazioni nel corso dell'esame a Montecitorio introducendo rilevanti novità soprattutto in materia di edilizia.
Tra le principali novità ricordiamo:
- l'inserimento delle disposizioni relative allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) che diventerà l'unico punto di accesso, una sorta di front-office, per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso;
- viene confermato l'aumento dal 36% al 50% per la detrazione per ristrutturazioni edilizie con il tetto massimo di spesa agevolabile che passa da euro 48 mila a euro 96 mila;
- la detrazione per riqualificazione energetica viene prorogata integralmente fino giugno 2013;
- viene ulteriormente semplificata la procedura per la richiesta del permesso di costruire in quanto si ricorre alle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni dei tecnici abilitati per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge.

La modifiche che verranno inserite nel T.U. edilizia
Tra le principali novità previste, mediante l'inserimento dei due nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1, art. 4 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (cosiddetto T.U. edilizia), ricordiamo quella che stabilisce che entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi «prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso». Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39» ( annullamento del permesso di costruire). Quindi, qualora successivamente a tale e data si dovessero riscontrare titoli abilitativi difformi le regioni avranno la facoltà di annullare il permesso di costruire rilasciato in precedenza.

Le novità previste per le infrastrutture private
È prevista anche una novità per le infrastrutture private relativamente alla realizzazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici mediante l'installazione di colonnine adibite alla ricarica che costituiranno opere di urbanizzazione primaria realizzabili
su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione. Saranno, quindi, le leggi regionali a prevedere uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica a uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento, prevedendo contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Le maggioranze condominiali
Al fine di agevolare l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche negli edifici condominiali, si è previsto che, «fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 cod. civ., le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, cod. civ.». Quindi, per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, in edifici in condominio, è prevista comunque una preliminare delibera assembleare, in prima o in seconda convocazione, sempre con la maggioranza semplice dei condomini purché titolari della metà dei millesimi di proprietà. Si è preferito utilizzare una maggioranza semplice, rendendo «valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio», al fine di rendere più agevole tali installazioni senza incorrere in meccanismi ostruzionistici che avrebbero solo la finalità di rendere irrealizzabile tale impianto. In caso di mancato assenso della collettività condominiale, il singolo condominio, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare, a proprie spese, i dispositivi. In quest'ultimo caso l'unico limite posto è che con l'installazione non vengano danneggiate le parti comuni o alterati la sicurezza o il decoro dell'edificio oppure ostacolati altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. Inoltre, se gli altri condomini vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica pagato solo da uno, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione.

AUTO ELETTRICA: ISTRUZIONI PER L'USO

Le auto elettriche più avanzate raggiungono un livello di autonomia di circa 100-120 km con un pieno di elettricità (gran parte degli automobilisti percorre in media, ogni giorno, 50 km nel tragitto casa-lavoro).
Le modalità di ricarica dell'auto elettrica sono essenzialmente tre:
- ricaricare l'auto dalla presa elettrica di casa o del garage (durata 6 ore);
- ricaricare l'auto dalle colonnine nei parcheggi pubblici o aziendali in modalità "quick recharge" (durata 30 minuti);
- sostituire la batteria elettrica a una stazione di servizio (durata 3 minuti).

- Il rendimento di un motore elettrico è nettamente superiore a quello di un motore termico. In altri termini, un'auto elettrica può raggiungere un rendimento elevato, pari anche al 90%, a differenza di un'auto a benzina o diesel che raggiunge soltanto il 25%. Ciò significa che quasi tutta l'energia potenziale è sfruttata in energia meccanica;
- la silenziosità e l'eliminazione delle emissioni CO2 del veicolo (unico neo, il riciclaggio delle batterie esauste).

Questo fattore varia da gestore a gestore; per un contratto medio all'incirca di euro 2 per circa 150-200 km di autonomia.

Verso un piano di mobilità sostenibile nazionale
La novità che si appresta a entrare in vigore si inserisce in un quadro di previsione molto più ampio già avviato dall'attuale Governo. Infatti, al fine di concretizzare queste novità legislative, è stato previsto che venga approvato un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. Tale piano dovrebbe essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e avere come fine la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti.
Sulla base di questo piano nazionale, dovrebbero essere definite le linee guida per lo sviluppo unitario del servizio di ricarica nel territorio nazionale sulla base di criteri oggettivi che tengano conto di vari elementi come la congestione di traffico veicolare, la criticità dell'inquinamento atmosferico e lo sviluppo della rete stradale.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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